PALERMO

Via Trapani, 3 - 091 7654690

BAGHERIA

Corso Butera, 500 – 091 8879450

LUN-VEN

9:00-13:00 | 16:00-19:30

 

Enti e Società

Il Settore Enti e Società si occupa di tutti gli atti e le pratiche che riguardano le associazioni, le società e le aziende e più in generale gli atti di impresa.
Dunque, a titolo esemplificativo: costituzione e modifiche di società, consorzi, cooperative, associazioni, cessione di quote ed azioni, cessioni ed affitti di aziende.

Per sapere quali documenti occorrono per la stipula dei diversi tipi di atto consultare la sezione Documenti utili.

Settore Enti e Società – approfondimenti

Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo più o meno esteso di associati è quindi fondamentale e la loro volontà appare preminente. Esse si dividono in due grandi categorie, a seconda che abbiano ottenuto il cosiddetto “riconoscimento”, ovvero non lo abbiano richiesto o comunque avuto. A tale ripartizione conseguono differenze in tema di formalità necessarie per la loro costituzione e di disciplina giuridica applicabile.

Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto quelle alle quali la competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Esse sono soggette a degli obblighi di forma particolari in quanto per la loro costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico. Tale forma è necessaria anche per la modificazione o integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto; quest’ultimo atto, che può essere distinto o incorporato nell’atto costitutivo, unitamente alle disposizioni di legge, regola la vita e l’attività dell’ente.

Anche la loro disciplina successiva è soggetta a vincoli particolari. Il legislatore infatti prevede particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.

In compenso con il riconoscimento le Associazioni acquistano la personalità giuridica. Tale status comporta particolari vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.

Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che non l’hanno ottenuto o per i quali è ancora pendente il relativo procedimento.

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all’ autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati – la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta – in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il fondo comune dell’associazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente.

Finché poi dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.

Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d’altronde non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l’associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.

Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento. Proprio tale vasto campo d’azione, nonché l’incertezza dei suoi confini, consiglia peraltro di avvalersi dell’assistenza di un professionista esperto, onde evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di turbative e contrasti. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.

La fondazione è un ente per lo più costituito da un’unica persona che destina una certa somma o un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale. Fondamentale quindi, oltre allo scopo, è la sussistenza di un determinato patrimonio: a differenza delle associazioni non si riscontra la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un’organizzazione che gestisca il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate. Manca quindi un’assemblea degli associati e preminente rimane la volontà del fondatore.

Le fondazioni, come le associazioni riconosciute, sono delle persone giuridiche. Le fondazioni devono quindi costituirsi per atto pubblico e richiedere il riconoscimento; esse possono inoltre essere costituite anche per testamento. Una volta riconosciute ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, acquistano la personalità giuridica, con i relativi effetti di autonomia patrimoniale. Il patrimonio personale del fondatore risulterà pertanto del tutto distinto rispetto a quello della fondazione.

Come le associazioni riconosciute, anche la loro disciplina è soggetta a vincoli particolari. Innanzitutto, una volta ottenuto il riconoscimento o comunque iniziata l’attività, esse non possono più essere revocate dal fondatore; in ogni caso poi non possono essere revocate dagli eredi del fondatore. Sono in linea generale soggette al controllo dell’autorità amministrativa: inoltre sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.

Nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

Per espressa disposizione di legge, cessioni ed affitti d’azienda possono essere stipulati solo per atto notarile; questa previsione fu introdotta nei primi anni Novanta onde contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco, che spesso passava attraverso operazioni su aziende, all’epoca non soggette ad alcun controllo.

Tali atti rispondono in primo luogo ad esigenze di tipo commerciale, ma si commetterebbe un errore nel sottovalutare il ruolo che la consulenza notarile può svolgere in simili contesti. Innanzitutto nel favorire un equilibrato contemperamento degli interessi in campo, attività in cui il notaio, figura super partes, ha non di rado particolare efficacia.

Si aggiunga poi che la particolare formazione giuridica del notaio lo rende particolarmente adatto a fornire assistenza su particolari clausole contrattuali, che rispondano ad esigenze specifiche, ed a consigliare le parti sui riflessi che l’operazione ha sull’assetto patrimoniale dei soggetti interessati, ad esempio a fini ereditari.

Le società in generale

Una società ha un’esistenza propria, indipendente da quella dei suoi soci: essa potrà continuare ad esistere anche se i soci muoiano oppure essa potrà essere sciolta e messa in liquidazione anche se i suoi soci sopravvivano.

Tutte le società hanno una soggettività giuridica, in quanto hanno un patrimonio distinto da quello dei soci, hanno un proprio nome e una propria sede e, pertanto, sono dei soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci che le compongono.
Si parla di soggetti collettivi non personificati.
In alcuni tipi di società (società di persone) non vi è però completa autonomia tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci che, in diverse misure, rispondono dei debiti della società.
Altri tipi di società (società di capitali e società cooperative) hanno, invece, il riconoscimento, da parte dell’ordinamento giuridico, della cosiddetta personalità giuridica, in quanto il loro patrimonio è perfettamente autonomo rispetto a quello dei soci e, pertanto, per i debiti della società non rispondono mai i soci con i loro beni, salvi determinati casi previsti dalla legge.
In sintesi, attraverso il riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio sociale è reso autonomo rispetto a quello dei soci e quello dei soci è reso autonomo rispetto a quello della società.

La personalità giuridica propria delle suddette società non è attribuita automaticamente: è necessaria, a tal fine, l’iscrizione dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese.

TIPI DI SOCIETà

Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una società, è necessario individuare, anche con l’ausilio del proprio notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire.

Sotto l’aspetto organizzativo, le società si distinguono in società di persone e società di capitali:

 

1. Società di persone

 

Esse comprendono:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo;
  • le società in accomandita semplice.

 

2. Società di capitali

 

Esse comprendono:

  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata.

 

Tutte le suddette società hanno scopo di lucro, cioè sono costituite al fine di conseguire degli utili che verranno successivamente ripartiti tra i soci.

La scelta del tipo di società che si intende costituire è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, le quali non possono assumere il tipo della società semplice.

Esiste, inoltre, la possibilità di costituire ulteriori tipi di società nelle forme delle società cooperative e di mutua assicurazione aventi tutte scopo mutualistico. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni o, quando l’atto costitutivo lo preveda, sempre che ne sussistano le condizioni di legge, ovvero nei casi di legge, quelle delle società a responsabilità limitata.

Le società di mutua assicurazione sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili.

Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo od affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

società di persone

Pensiamo all’ipotesi in cui le parti abbiano deciso di intraprendere un’attività imprenditoriale costituendo una società di persone.

In generale, quali caratteristiche dovrà avere tale società?

Innanzitutto, vi sarà la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali:

  • di tutti i soci, nella società in nome collettivo;
  • di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per i soci che non hanno poteri di rappresentanza, nella società semplice;
  • dei soli soci accomandatari, nella società in nome accomandita semplice, mentre i soci accomandanti godono del beneficio della responsabilità limitata.

 

 

Responsabilità illimitata significa che il socio risponde per le obbligazioni sociali con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Responsabilità solidale significa invece che il creditore sociale può, a sua discrezione, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci ed esigere da lui l’adempimento dell’intera obbligazione.

In secondo luogo, ciascun socio, in quanto tale, ha il potere di amministrare la società, salvo patto contrario e salva l’ipotesi del socio accomandante nella società in nome accomandita semplice.

Da ultimo, non sarà possibile trasferire la quota di partecipazione di ciascun socio senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi che per atto a causa di morte. Se, infatti, muore uno dei soci, con l’eccezione di quanto disposto per il socio accomandante, la sua quota di partecipazione non si trasmette automaticamente agli eredi.
Perché ciò possa avvenire occorre il consenso sia degli eredi che de i soci superstiti.

È tuttavia ammissibile la clausola di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi, così come è possibile regolamentare diversamente il trasferimento della quota in seguito alla morte di un socio attraverso clausole di continuazione e di consolidazione: il notaio potrà aiutarvi ad elaborarle, senza violare norme giuridiche, se gli esporrete il vostro intento e chiederete il suo ausilio.

La società semplice costituisce la forma più elementare di società.

La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all’esercizio di:

attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:
la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l’esercizio comune e concreto di attività economica;
le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l’agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;

attività di gestione di immobili: l’art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all’esercizio dell’impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società. Si tratta, però, di norma eccezionale, oltre che temporanea.

Altra caratteristica è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non hanno poteri di rappresentanza.

Pensiamo all’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società o sul patrimonio dei singoli soci?

Nella società semplice il creditore potrà soddisfarsi sia sul patrimonio della società, sia sul patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Tuttavia è necessario precisare che, qualora sia stato richiesto direttamente al socio, per primo, il pagamento di quanto dovuto, quest’ultimo potrà richiedere al creditore che venga preventivamente escusso il patrimonio sociale, ovvero potrà indicare al medesimo i beni della società sui cui potersi agevolmente soddisfare (c.d. beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale).

L’atto costitutivo di una società in nome collettivo (s.n.c.) deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nella prassi il contratto di s.n.c. è un documento che può risultare formato dall’atto costitutivo vero e proprio e dallo statuto sociale, che vi si allega. Il primo contiene la manifestazione della volontà dei soci e gli elementi essenziali dell’organizzazione societaria, mentre il secondo detta le regole di funzionamento della società.

Lo statuto sociale, anche se redatto separatamente dall’atto costitutivo, ne costituisce parte integrante.

E’ necessario ricorrere alla forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata se si vuole procede all’iscrizione della s.n.c. nel registro delle imprese e tale iscrizione, pur non essendo condizione di esistenza della stessa società, è tuttavia condizione di regolarità della medesima. All’iscrizione nel registro delle imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere, facendovi affidamento, gli elementi essenziali del contratto sociale ed in seguito le modificazioni e gli eventi più rilevanti della vita della società.

Tali informazioni sono coperte dalla pubblica fede (parola del notaio): è per questo che sia gli atti costitutivi che quelli modificativi del società vanno preventivamente vagliati dal notaio nella sua qualità di soggetto terzo ed imparziale abilitato dallo Stato ad esercitare detta funzione.

Se l’atto costitutivo non viene iscritto nel registro imprese, la s.n.c. viene comunque ad esistenza; tuttavia, l’omessa iscrizione dell’atto costitutivo comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme dettate per la s.n.c., ma dalle norme, meno favorevoli per i soci, dettate per la società semplice proprio per la mancanza di pubblicità relativa all’esistenza di tale soggetto.

La s.n.c. non registrata è denominata società in nome collettivo irregolare.

Alla società in accomandita semplice (d’ora in poi s.a.s.) si applica, in generale, la disciplina relativa alla società in nome collettivo (che ricordiamo rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata per la società semplice), salvo le norme particolari che verranno qui di seguito esaminate.

Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l’amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una situazione analoga a quella dei soci della s.n.c.;
gli accomandanti, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si intromettano nell’amministrazione della società.

La s.a.s. è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale (rinvio alla società semplice).

Quanto al regime di responsabilità della società e dei soci per le obbligazioni sociali, si fa rinvio alla società in nome collettivo, con la precisazione che nella s.a.s. è esclusa la responsabilità dei soci accomandanti, sempre che non si siano ingeriti nell’amministrazione.

società di capitali

Le società di capitali sono di tre tipi: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

Esse consistono in organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale. Il che significa che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Pertanto il socio gode di responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandatari della società in accomandita per azioni che, invece, rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, e ad eccezione, in assenza di taluni presupposti fissati dalla legge, del socio unico di società unipersonali).

Per bilanciare tale beneficio della responsabilità limitata, il legislatore ha previsto che il socio di società di capitali non abbia il potere diretto di amministrazione e di controllo della società, bensì possa solo concorrere, con il suo voto espresso in assemblea o con il suo concorso ad apposita decisione dei soci, alla nomina degli amministratori e dei sindaci: a conferma di questo principio, la legge assegna ai soci accomandatari di s.a.p.a., che al contrario sono illimitatamente responsabili, la qualità di amministratori di diritto. Ciò non toglie comunque che un socio possa peraltro essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.

Il funzionamento della società di capitali, infatti, è di tipo corporativo, ossia fondato sulla necessaria presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori (quanto precede vale almeno secondo quello che è dalla legge considerato il sistema tradizionale di amministrazione e controllo: per gli altri due sistemi, quello cosiddetto dualistico e quello cosiddetto monistico, non applicabili alla società a responsabilità limitata, si rinvia all’apposita trattazione).

Quanto alla necessità o meno della presenza di un revisore contabile o di una società di revisione per il controllo contabile sulla società, a prescindere dalla loro improbabile qualificazione in termini di “organo” di controllo della società, si fa rinvio alla specifica disciplina dei vari tipi di società di capitali.

Il peso del socio in assemblea o nelle decisioni extraassembleari nelle s.r.l. è determinato dalla quota di capitale sottoscritto, in quanto l’assemblea o le decisioni extraassembleari sono rette dal principio maggioritario per capitale. Nella disciplina dell’assemblea, comunque, sono tutelate sia le esigenze di ponderatezza delle decisioni, sia quelle di rapidità di adozione delle delibere che di tutela dei soci assenti o dissenzienti.

Nella disciplina delle decisioni extraassembleari nelle s.r.l., disciplina che può essere introdotta nell’atto costitutivo con il consiglio del vostro notaio per evitare illegittimità, sono tutelate soprattutto le esigenze di rapidità di adozione delle decisioni, ma una sapiente redazione della clausola non può dimenticare le esigenze di ponderatezza delle decisioni da assumersi previa idonea informazione di tutti gli interessati e quelle di tutela dei soci assenti o dissenzienti.

Per sapere se siano conformi a legge le clausole statutarie che nella s.r.l. richiedano l’unanimità dei soci per l’adozione di decisioni assembleari ed extraassembleari ovvero quelle che stabiliscano quorum diversi (più alti o più bassi) da quelli previsti dagli artt. 2479, comma 6, e 2479-bis, comma 3, c.c., è opportuno rivolgersi ad un professionista esperto.

L’investimento del socio è poi rappresentato da azioni (nelle s.p.a. e s.a.p.a. ) o da partecipazioni (nella s.r.l.), che danno la misura dei diritti di partecipazione del socio e sono destinate alla circolazione, perciò, in vario modo, di regola agevolmente trasferibili.

La riforma ha, inoltre, ampliato le ipotesi (non perfettamente coincidenti nelle s.p.a. e nelle s.r.l.) in cui il socio può esercitare il diritto di recesso, sciogliendo volontariamente il proprio rapporto sociale ed ottenendo il rimborso delle proprie azioni o della propria partecipazione secondo quanto stabilito dalla legge, che indica come determinare il valore di liquidazione da corrispondersi al socio stesso. Sui limiti posti all’autonomia privata nella determinazione dei criteri di liquidazione, sarà utile il consiglio del notaio per evitare illegittimità.

Nell’atto costitutivo di una s.r.l. possono poi essere previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.

La scelta dell’uno o dell’altro tipo di società deve essere verificata alla luce delle concrete esigenze dell’impresa che funzionerà in forma societaria, del presunto volume d’affari, dell’entità dell’oggetto sociale e dei costi di gestione.i

La società per azioni deve costituirsi per atto pubblico, da cui devono risultare le parti del contratto sociale, che possono essere non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche (come ad esempio altre società per azioni, o società di persone o anche cooperative o altri enti).

L’atto costitutivo deve identificare anche il Comune ove è posta la sede della società, che è il luogo dove si esercita l’attività sociale, nonché la denominazione sociale, che è il nome della società di capitali, il quale è indispensabile contenga unicamente l’indicazione di “società per azioni” o “s.p.a.”.

L’attività economica che la società si propone di compiere integra un ulteriore elemento dell’atto costitutivo, ossia l’oggetto sociale, che può consistere in un’attività commerciale o agricola, ma pur sempre dotata del carattere di economicità, quindi non assistenziale o culturale o di mero godimento, nei quali casi si sconfinerebbe nella disciplina delle associazioni o della comunione.

L’oggetto sociale emergente dall’atto costitutivo della società per azioni deve rivestire un certo grado di determinatezza. La società per azioni deve, inoltre, essere dotata di un capitale sociale iniziale, il cui ammontare minimo è stabilito dalla legge in centoventimila euro, con la precisazione che per talune società la legislazione speciale determina entità minime più elevate, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (è il caso, ad esempio delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie).

Altro requisito dell’atto costitutivo è la nomina dei primi amministratori, identificati in modo nominativo, con l’individuazione di coloro che hanno la rappresentanza della società.

L’atto costitutivo può indicare tanto un numero fisso quanto un numero variabile di amministratori, nel qual caso spetterà all’assemblea in sede ordinaria determinare di volta in volta, secondo le particolari esigenze della società, quale debba essere in concreto il numero dei componenti dell’organo amministrativo.

La legge, infine, prescrive l’indicazione della durata della società per azioni, che può essere prorogata prima della scadenza con deliberazione dell’assemblea straordinaria; la società può avere anche durata indeterminata, nel qual caso spetta a tutti i soci il diritto di recedere.

Il capitale sociale iniziale è composto dai conferimenti dei soci che, di regola, devono essere effettuati in denaro, salvo che l’atto costitutivo non consenta di compiere conferimenti diversi dal denaro, le cui corrispondenti azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Diversamente da quanto avviene per le società di persone ed a responsabilità limitata, non tutte le entità economiche possono essere conferite in società per azioni, essendo sancito espressamente il divieto di conferimento di prestazioni d’opera e di servizi.

Una volta ricevuto l’atto costitutivo ed il relativo statuto spetta quindi al notaio di procedere all’attuazione di alcuni fra gli adempimenti più importanti per far sì che la società nasca effettivamente. Le società di capitali infatti vengono ad esistenza solo ove ne venga realizzata la conseguente pubblicità, e pertanto solo se la società venga iscritta presso il Registro delle imprese. Il notaio dovrà dunque curarne il relativo deposito dell’atto costitutivo e degli altri documenti eventualmente necessari o opportuni presso il competente ufficio del registro delle imprese, affinché quest’ultimo ne effettui la relativa iscrizione.

Alla società in accomandita semplice (d’ora in poi s.a.s.) si applica, in generale, la disciplina relativa alla società in nome collettivo (che ricordiamo rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata per la società semplice), salvo le norme particolari che verranno qui di seguito esaminate.

Tale società è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

  • gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l’amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una situazione analoga a quella dei soci della s.n.c.;
  • gli accomandanti, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, a condizione che non si intromettano nell’amministrazione della società.

 

 

La s.a.s. è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale (rinvio alla società semplice).

Quanto al regime di responsabilità della società e dei soci per le obbligazioni sociali, si fa rinvio alla società in nome collettivo, con la precisazione che nella s.a.s. è esclusa la responsabilità dei soci accomandanti, sempre che non si siano ingeriti nell’amministrazione.

La società a responsabilità limitata è destinata tendenzialmente ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, e la partecipazione sociale può essere connotata da un profilo personalistico, di regola assente nella s.p.a.. Infatti, la compagine sociale di norma è composta da un numero ristretto di soci, che non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società.

La legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 ha inciso in modo particolarmente innovativo sulla società a responsabilità limitata, che oggi rappresenta uno schema estremamente flessibile, che i soci possono modellare per il perseguimento dei propri specifici obiettivi.

Ferme restando alcune regole comuni alla società per azioni – in particolare in tema di costituzione, modificazione dell’atto costitutivo e conseguente pubblicità- le novità sono state numerose ed importanti. Proprio per tali tipi di società si ribadisce il valore assunto da una corretta predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto (ora dalla legge denominato “Norme di funzionamento della società”), in materia di facilitazione dell’attività economica e riduzione dei relativi costi. Sul punto risultano dunque fondamentali l’assistenza e i consigli del proprio notaio di fiducia.

Il procedimento di costituzione ricalca in buona parte quello previsto per le s.p.a., anche per quanto concerne i controlli ed i relativi adempimenti, in particolare quello del deposito e dell’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese: solo a seguito dell’iscrizione presso il competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza.

A differenza della s.p.a. peraltro è richiesto un capitale sociale minimo di 10.000 Euro. Sempre a differenza della s.p.a. vi è una grande libertà nel determinare i conferimenti, che possono concernere anche la prestazione di opere e servizi e più in generale tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica; è pure possibile stabilire partecipazioni alla società in modo non proporzionale ai conferimenti. Non appena saranno state adottate le disposizioni attuative, i versamenti in denaro potranno essere sostituiti da una semplice fideiussione. Per quanto concerne i conferimenti in natura, non è più necessario che l’esperto stimatore sia nominato dall’Autorità Giudiziaria, ma può essere nominato dalle parti tra gli esperti iscritti negli appositi registri. La perizia è dai più ritenuta necessaria anche nel caso di conferimento d’opera o di servizi. Viene quindi regolata, almeno in parte, la materia dei finanziamenti effettuati dai soci e non imputati a capitale.

E’ possibile restringere la cedibilità delle partecipazioni sino a prevederne persino il divieto: in tal caso ciascun socio ha diritto di recedere dalla società, ottenendo il rimborso della propria partecipazione.

Estrema flessibilità ha pure la disciplina dell’amministrazione: si potrà avere, come in passato, un amministratore unico od un consiglio di amministrazione (che può decidere anche non rispettando il metodo collegiale, sempre che lo statuto lo preveda e salvi i casi di delibere necessariamente collegiali previsti dalla legge), ma ora anche forme di Amministrazione Congiuntiva (ove gli amministratori debbono operare, per l’appunto, congiuntamente) o Disgiuntiva (ove ogni amministratore può operare da solo) o forme di Amministrazione mista Congiuntiva per taluni atti e/o categorie di atti e Disgiuntiva per il resto. E’ possibile anche prevedere che un socio abbia diritti di amministrazioni speciali ad personam, e più in generale particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili.

Come in passato, il collegio sindacale è obbligatorio solo per le s.r.l. di una certa dimensione: tale obbligo scatta oggigiorno alternativamente, in base all’importo del capitale nominale, ovvero ove ricorrano una serie di parametri fissati dalla legge. In tali casi, se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le funzioni di controllo contabile spettano al collegio sindacale. Sulle ipotesi in cui sia obbligatoria la nomina dell’organo esterno di revisione contabile, oltre che del collegio sindacale, è opportuno richiedere il consiglio del proprio notaio.

Tranne che per alcune deliberazioni di particolare importanza, non è più obbligatoria neppure l’assemblea: le “Norme di funzionamento” (il cosiddetto statuto) possono prevedere metodi alternativi di formazione per le decisioni dei soci , quali la consultazione o il consenso resi per iscritto.

Società cooperative

Le società cooperative sono enti tutelati a livello costituzionale: l’art. 45 della Costituzione infatti recita che “la Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.
Nelle cooperative assume un rilievo predominante la funzione sociale, che consiste nell’attuazione di un decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e, contestualmente, nella maggiore e più equa diffusione del risultato utile della produzione stessa.
Sulla base della norma costituzionale dell’art. 45 si è sviluppata la legislazione di sostegno per le cooperative (cosiddetta legge Basevi d.lg. c.p s. 14.12.1947, n. 1577; vedi la riforma operata con la legge 31.1.1992, n. 59).

In generale, le cooperative perseguono uno scopo mutualistico, e non invece lo scopo di lucro che connota le società di capitali. Lo scopo mutualistico consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono i destinatari elettivi, ma non esclusivi, dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, in conseguenza dell’eliminazione, nel processo di produzione e distribuzione, dell’intermediazione di altri imprenditori.

I soci di una cooperativa devono appartenere ad una determinata categoria ed avere una particolare identità e affinità di interessi. Essi sono i destinatari del cosiddetto vantaggio mutualistico, che è caratterizzato da due elementi essenziali: la prestazione nei confronti del socio di beni o servizi da parte della cooperativa e il vantaggio economico, sotto forma di risparmio di spesa o di aumento di retribuzione, che il socio si procura avvalendosi delle prestazioni delle società con normali rapporti di scambio ovvero prestando la propria attività lavorativa a favore della società.

Infatti, tra società cooperativa e socio si instaura un duplice ordine di rapporti: il rapporto societario, che consiste nella partecipazione all’organizzazione comune, e distinti molteplici rapporti cosiddetti mutualistici, ovvero rapporti di scambio o di lavoro, disgiunti dal rapporto societario.
Ne consegue che i soci sono destinatari, oltre che di una delimitata percentuale di utili, dei ristorni, che sono rappresentati da somme periodicamente distribuite dalla cooperativa in proporzione non al capitale investito, ma alla quantità di scambi di prestazioni intercorse tra socio e cooperativa in un certo periodo.

L’esercizio di un’impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico dell’impresa cooperativa, che può pertanto operare anche coi terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base a disposizioni statutarie.
Lo scopo mutualistico, infatti, può avere gradazioni diverse, consistenti o nella mutualità pura, caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro, ovvero nella mutualità spuria, che consente all’impresa di essere operativa, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro.
La realizzazione dello scopo mutualistico è comunque assicurata dalla previsione nello statuto di un limite percentuale alla distribuzione degli utili, dal divieto di distribuzione di riserve e dall’obbligo di destinare almeno il trenta per cento degli utili netti annuali a riserva legale, qualunque sia l’ammontare da questa già raggiunto.

A differenza delle società di capitali per le società cooperative vige il principio della cosiddetta “porta aperta” in tema di capitale; il che comporta che non sia necessario un capitale sociale minimo, e che l’ingresso e l’uscita dei soci non richiedano una modifica delle norme statutarie. Sempre in tema di soci, per le assemblee è in linea di principio previsto il sistema di voto cosiddetto “capitario”; salvo la possibilità di limitate eccezioni infatti ogni socio ha diritto ad esprimere in assemblea un voto, qualunque sia la quota di capitale posseduta.

L’emanazione della recente riforma delle società ha comportato in tema di cooperative numerose novità, ma tra queste merita sicuramente di essere citata quella che vede contrapporsi due fondamentali categorie di tale tipo di enti: ossia le società cooperative a mutualità prevalente, e quelle prive di una marcata connotazione mutualistica. Le differenze involgono sia la disciplina applicabile che i requisiti e gli adempimenti richiesti. Questi ultimi appaiono infatti ben più gravosi nelle cooperative a mutualità prevalente, ma nei loro confronti operano da contraltare maggiori agevolazioni, di tipo fiscale e non solo.

Inoltre scompare la distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e illimitata. Le società cooperative comportano sempre la limitazione della responsabilità dei soci, e ad esse si applicano le norme previste dal Codice Civile per le società cooperative, la legislazione speciale e, in via residuale, la disciplina della società per azioni. Ove ricorrano determinati requisiti di legge, si consente ai soci di scegliere, in quanto compatibile, l’applicazione delle norme dettate per la società a responsabilità limitata (detta adozione risulta invero obbligata ove la società abbia meno di nove soci, ma in tal caso i soci devono essere comunque almeno tre e tutte persone fisiche). Vi è da notare la grande novità dell’esistenza di un rinvio generale, pur nei limiti della compatibilità, ad un tipo di base, che, in assenza di diversa previsione, è la s.p.a., rinvio generale che, tuttavia, pone dei problemi peculiari che solo un professionista attento può risolvere.

Ulteriori novità sono state dettate in tema di partecipazioni, soci finanziatori, recesso ed esclusione, assemblee e rappresentanza, amministrazioni e controlli, ristorni, bilancio e riserve, trasformazione, scioglimento e devoluzione, nonché in altri numerosi ambiti.

Richiedi un appuntamento

Compila il form e verrai ricontattato il più presto possibile


    Accetto e acconsento la Privacy Policy del sito (richiesto)


    Anti Spam



    SEDE PALERMO

    SEDE BAGHERIA